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Pignoramento del conto corrente

Aggiornamento: 5 mar 2024



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Chi ha sul suo groppone molti debiti a cui non riesce a far fronte rischia, tra l’altro, anche il pignoramento delle somme presenti sul proprio conto corrente bancario e/o postale.

Facciamo chiarezza. Il pignoramento può dividersi in pignoramento immobiliare (case, terreni, ecc.), pignoramento mobiliare (azioni, beni mobili registrati quali auto, moto, natanti, ecc.) e pignoramento prezzo terzi (banca o datore di lavoro o di pensione).

In questo articolo esamineremo il PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE.

Il pignoramento del conto corrente bancario e/o postale e delle eventuali carte prepagate costituisce un atto giudiziario finale di un iter che comincia con una semplice lettera di diffida al pagamento di una certa somma, segue poi il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal competente tribunale, poi l’atto di precetto, sempre emesso dal tribunale, e, infine, l’atto di pignoramento.

Nel caso in esame, l’atto di pignoramento presso terzi viene notificato alla Banca o alle Poste che deve rendere al creditore la c.s. “dichiarazione di terzo”, ovvero una dichiarazione che contiene l’indicazione della somma presente sul conto corrente. Per poter operare il pignoramento il saldo deve essere chiaramente positivo.

Il pignoramento del conto corrente varia in ragione del creditore, cioè se lo stesso sia un privato o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

1° caso – il pignoramento da parte di un privato

Per poter procedere al pignoramento di un conto corrente il creditore deve avere in mano il c.d. “titolo esecutivo”, cioè un documento scritto che accerta il diritto del creditore, in base al quale è possibile iniziare l'esecuzione forzata. Il diritto che da esso risulti deve essere certo nella sua esistenza, liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile, ossia non sottoposto né a termine né a condizione (art. 474 del c.p.c.). I titoli esecutivi sono: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Il pignoramento copre il credito vantato dal creditore aumentato del 50% per coprire le spese legali e gli interessi.

Se il debitore non fa opposizione al decreto di pignoramento, il giudice in udienza assegna la somma al creditore.

2° caso – il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Nel caso un debitore ometta di pagare le cartelle esattoriali a suo carico, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare un atto di pignoramento in maniera sicuramente più veloce rispetto al privato in quanto l’atto non transita dal tribunale ma viene inviato direttamente alla banca/poste bloccando il conto nell’attesa che il debitore provveda al pagamento del proprio debito entro 2 mesi.

Per sbloccare il pignoramento del conto corrente bancario/postale è sufficiente che il debitore chieda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento rateale di quanto dovuto.

Limiti del pignoramento

a)    conto corrente con accredito dello stipendio/pensione: per le somme presenti sul conto corrente al momento del pignoramento può essere pignorato l’importo che ecceda il triplo dell’ammontare dell’assegno sociale dell’anno di riferimento (ad esempio, nel 2024 potrà essere pignorato sul conto corrente un importo eccedente €. 1.603,23; pertanto, se, ad esempio, il conto presenta un saldo liquido pari a €. 5.000,00, potrà essere pignorato l’ammontare risultante dalla differenza tra €. 5.000,00 ed €. 1.603,23, vale a dire €. 3.396,77) salvo poi pignorare l’ammontare pari a 1/5 dello stipendio o pensione che successivamente sarà accreditato sul ripetuto conto corrente. Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione la somma che potrà pignorare sullo stipendio/pensione potrà essere: a.1) di 1/10 dello stipendio/pensione se lo stesso è inferiore ad €. 2.500; a.2) 1/7 dello stipendio/pensione se lo stesso è superiore ad €. 2.500; a.3) 1/5 quando lo stipendio/pensione è superiore ad €. 5.000.

b)    conto corrente cointestato: il creditore potrà pignorare al massimo il 50% della somma presente sul conto corrente bancario/postale.

c)    conto corrente con saldo 0 (zero) o negativo: in questo caso il pignoramento non potrà bloccare il conto che resterà nella disponibilità del debitore.

conto corrente con accredito del TFR (Trattamento di Fine Rapporto): se il conto corrente bancario/postale è oggetto di pignoramento prima che venga accreditato il TFR, quest’ultimo potrà essere pignorato per 1/5 del suo ammontare. Viceversa, se il pignoramento avviene dopo l’accredito del TFR, questo potrà essere pignorato per un ammontare superiore al triplo dell’ammontare dell’assegno sociale (come detto, per il 2024 l’ammontare dell’assegno sociale è pari a €. 534,41, per cui il suo triplo ammonta ad €. 1.603,23).

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