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Gestione dei pignoramenti mobiliari e immobiliari con l'aiuto della legge sul sovraindebitamento

Aggiornamento: 5 mar 2024



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L'elevato ammontare dei debiti può far sì che uno o più creditori si attivino per il recupero dei propri crediti mediante il pignoramenti sui beni immobiliari o mobiliari del sovraindebitato.

L'unico sistema per bloccare il pignoramento è il ricorso alla legge sul sovraindebitamento.

Quando si può sospendere un pignoramento?

La vecchia legge n. 3 del 2012 prevedeva il blocco automatico del pignoramento dopo avere presentato la domanda con cui il sovraindebitato chiedeva l'applicazione delle misure previste dalla legge sul sovraindebitamento.

Con l'entrata in vigore dal 15 settembre 2022 del nuovo Codice della Crisi è stata superata la regola dell'automaticità della sospensione delle procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari e la richiesta deve essere avanzata dal debitore e i suoi effetti si eplicano dopo l'emanazione della sentenza da parte del Giudice.

Infatti, l'art. 70 del Codice della Crisi prevede che "il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può disporre che "che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".

Nel caso della "liquidazione controllata" (una sorta di "fallimento") l’art. 270, comma 5, del Codice della Crisi, prevede che una volta emesso il decreto di apertura della liquidazione controllata "trovano applicazione l’art. 143 CCII (i), che determina l’interruzione dei rapporti processuali pendenti; (ii) l’art. 150 CCII che dispone il blocco di tutte le azioni esecutive e cautelari anche dei creditori con causa o titolo successivo al momento dell’apertura della liquidazione controllata; (iii) l’art. 151 CCII che prevede l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e che ogni credito, anche quello esentato dal blocco delle azioni esecutive e cautelari, deve essere accertato dagli organi della procedura secondo il procedimento di accertamento del passivo".

Quali sono i vari tipi di pignoramento?

La procedura di pignoramento può essere suddivisa in pignoramento mobiliare e pignoramento immobiliare.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Il creditore può iniziare un'azione di pignoramento immobiliare aggredendo persino l'immobile in cui il debitore risiede (c.d. "prima abitazione").

Solitamente questa procedura parte inizialmente con una ingiunzione di pagamento, alla quale il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni dalla data di notifica; segue l'atto di precetto, al quale il debitore può proporre opposizione entro 10 giorni dalla data di notifica; segue l'atto di pignoramento a fronte del quale quando il creditore avrà consegnato al Tribunale competente tutti gli elementi utili alla procedura, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna della notifica di pignoramento, prenderà avvio la procedura esecutiva, cioè la vendita dell'immobile.

Da tenere presente che se il creditore non trova soddisfazione integrale dalla vendita dell'immobile, potrà ancora inseguire il debitore proponendo, ad esempio, un pignoramento mobiliare sullo stipendio del debitore (esempio: il creditore vanta un credito di 100. Dalle vendita dell'immobile del debitore ricava 80, quindi avanza ancora 20 a fronte dei quali continuerà ad inseguire il debitore).

Molte persone erroneamente ritengono che la prima casa di abitazione non sia pignorabile. NON E' ASSOLUTAMENTE VERO.

Tutto dipende dal soggetto creditore, ovvero se i creditori sono banche, finanziarie o privati, la prima casa può essere pignorata senza alcuna forma di tutela per il debitore; se il creditore è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) vengono applicati dei distinguo sulla pignorabilità della 1^ casa di abitazione; infatti, in quest'ultimo caso il pignoramento non è possibile nei seguenti casi:

  • la casa è l’unico immobile nella proprietà del debitore;

  • l'immobile costituisce il luogo di residenza del debitore;

  • la prima casa non costituisce un immobile di lusso, anche se è l’unico;

  • è accatastato come civile abitazione (A/2, A/3 ecc.)

Il pignoramento dell'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile se il debito è superiore a 120 mila euro oppure se, complessivamente, i beni immobili di proprietà del debitore hanno un valore superiore a 120mila euro.

PIGNORAMENTO MOBILIARE O PRESSO TERZI

Il creditore, qualora il debitore non possieda beni immobili, può procedere al pignoramento dei beni mobili registrati (auto, natanti, moto, ecc.) o dei crediti vantati dal creditore verso un terzo (ad esempio, una banca o il proprio datore di lavoro).

Mentre per i privati la procedura riguardante il pignoramento (mobiliare o immobiliare) è piuttosto lunga, viceversa per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD.E.R.) la procedura è più veloce in quanto, a seguito dell'emanazione della legge di Bilancio 2020, la stessa può procedere direttamente al pignoramento senza rivolgersi al'autorità giudiziaria.

Pignoramento dello stipendio o della pensione

Lo stipendio o la pensione può essere oggetto di aggressione nel limite di 1/5 (un quinto, ovvero il 20%). Può essere aggredita anche la NaspI (indennità di disoccupazione).

Pignoramento del conto corrente bancario o postale

Se il debitore pignorato è un dipendente o un pensionato non sarà possibile pignorare l’intero conto corrente.


Esistono dei beni che per la loro natura sono considerati “impignorabili”:

  • beni di prima necessità (cibo, letto, frigorifero, tavolo, sedie);

  • l'auto, quando essa serva per poter andare al lavoro;

  • beni aventi particolare valore affettivo o che vengono utilizzati per svolgere pratiche di culto (la fede nuziale, il crocifisso, ecc.)

  • beni che il debitore ha venduto prima dell’atto di pignoramento.


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